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Mer 24 luglio 2019

Contratto di trasporto e colpa grave del vettore

Deve qualificarsi come gravemente negligente la condotta del vettore che non sia stato in grado di fornire alcuna spiegazione circa la perdita del bene consegnatogli per il trasporto. In tale contesto, difatti, risulta irrilevante l’allegazione del vettore secondo cui lo stesso si sarebbe impegnato nella ricerca del predetto bene; pertanto, lo stesso è tenuto a ristorare il danno secondo i parametri di cui all’art. 1696 c.c..

contratto-di-trasporto-e-colpa-grave-del-vettore.pdf

Diritto civile, commerciale e amministrativo, patrocinio legale / Elena Osellame