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Lun 06 ottobre 2014

Bonus investimenti cumulabile con la “Nuova Sabatini”

Il bonus investimenti di cui al D.L. 91/2014 è, in linea generale, cumulabile con la “Nuova Sabatini”, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 7 del D.M. 27/11/2013 e delle specifiche indicazioni fornite dall’amministrazione finanziaria.

BONUS INVESTIMENTI
Con l’art. 18 del DL 24.06.2014 n. 91, c.d. “Decreto competitività”, convertito nella L. 116/2014 è stato ripristinato l’incentivo fiscale a favore delle imprese che investono in  nuovi  macchinari e in nuove apparecchiature (c.d. “Bonus investimenti”). L’agevolazione è fruibile dai titolari di reddito d’impresa, a prescindere dal regime contabile o di determinazione de l reddito adottato. Sono agevolabili gli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature comprese nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007. Per espressa previsione normativa sono agevolabili soltanto i beni nuovi di importo unitario superiore a Euro 10.000. Sono agevolabili gli investimenti effettuati mediante acquisto, realizzazione in economia, leasing finanziario (non operativo), sale and lease back, appalto.
L’incentivo fiscale riguarda gli investimenti effettuati dal 25/06/2014 al 30/06/2015. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella tabella di cui sopra, realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto con possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Con riferimento alle modalità e decorrenza della fruizione del credito d’imposta esso va utilizzato in 3 quote annuali di pari importo a partire dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento (2016 per gli investimenti 2014 e 2017 per gli investimenti 2015) in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione del limite di 250.000 Euro previsto dall’art. 1, co. 53, L. 24/12/2007, n. 244. La detassazione opera ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES), e non ai fini IRAP.

NUOVA SABATINI
L’art. 2 del D.L. 69/2013 (Decreto del Fare), convertito con L. 98/2013, entrato in vigore il 21.06.2014, ha introdotto un sistema agevolativo, cosiddetto “Sabatini bis”, finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI).
Con il decreto suddetto è stato costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) un plafond di risorse finanziarie che le banche e gli intermediari finanziari, previa adesione a una o più apposite convenzioni tra Il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e la Cdp, potranno utilizzare per concedere alle Pmi, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2.000.000 di Euro a fronte di nuovi investimenti. Risultano beneficiari dell’agevolazione le PMI (piccole medie imprese) regolarmente iscritte al Registro delle imprese e con sede operativa sul territorio nazionale, non in procedura di liquidazione o concorsuale, con esclusione delle aziende operanti nei settori finanziario-assicurativo, l'industria carboniera e della fabbricazione di prodotti lattiero-caseari. Il contributo concedibile è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso fisso del 2,75%, su un piano di ammortamento non superiore a 5 anni con rate semestrali, e verrà erogato in quote annuali costanti entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento. Il tasso di interesse effettivo della Banca è influenzato dal costo della provvista Cassa deposito e prestiti vigente al momento della concessione del finanziamento, dal grado di rischiosità dell’impresa richiedente e dalla presenza di eventuali garanzie, sia pubbliche che private. Di conseguenza non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca e il contributo che viene concesso dal Ministero pari al 2,75%. Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento. A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione di legge del D.L. 91/2014, l’art. 18 co. 9-bis dello stesso, prevede che la valutazione del merito creditizio, per beneficiare della garanzia dello Stato nell’ambito della “Nuova Sabatini” sia demandata direttamente alla banca erogatrice del finanziamento.

CONCLUSIONI
L’incrocio tra le due agevolazioni è realizzabile per i soli impianti, macchinari e attrezzature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 che, di fatto, limita il range più ampio consentito dalla Sabatini. L’orizzonte di applicazione della Sabatini invece è più ampio, agevolando gli investimenti da realizzarsi fino al 2016, a differenza del bonus investimenti, il quale si ferma a giugno 2015.
Ricordiamo che la Nuova Sabatini è, un contributo in conto interessi e, come tale, è imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma escluso dall’Irap.
Bisogna infine fare attenzione alle ipotesi di revoca in caso di cessione di beni agevolati, che per la Sabatini richiede tempi più lunghi (tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento) rispetto al bonus investimenti (due periodi d’imposta dall’acquisto).

Societario, fusioni e acquisizioni, fiscale / Barbara Bordin