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Lun 15 dicembre 2014

Circolare n. 12/2014 - Adempimenti Iva e contabili di fine anno

1.  ACCONTO IVA
Il termine per effettuare il versamento dell’acconto Iva 2014 scade il 29 dicembre 2014.
Ai  fini  della  determinazione  dell' acconto, come per gli esercizi precedenti, si  può adottare uno dei seguenti metodi:
A)  storico: l’acconto è pari all' 88%  del versamento effettuato, o che  avrebbe  dovuto  essere  effettuato,  relativamente all’ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (al lordo dell’acconto Iva dovuto per l’anno precedente);
B) previsionale:  l’acconto è pari all' 88%  dell’Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell’anno in corso (contribuenti mensili), ovvero per il quarto trimestre dell’anno in corso (contribuenti trimestrali “speciali”) ovvero per la dichiarazione dell’anno in corso (contribuenti trimestrali ordinari);
C) analitico: l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante effettuando un’apposita liquidazione Iva alla data del 20.12.2012, considerando:
1) l’Iva a debito risultante dalla somma delle:
• operazioni annotate nei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi nel periodo:
- dal 1° al 20 dicembre 2014 per i contribuenti mensili;
- dal 1° ottobre al 20 dicembre 2014 per i contribuenti trimestrali;
• operazioni attive effettuate dal 1° novembre 2014 al 20 dicembre 2014 (per i contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali), ma non ancora registrate o fatturate, oppure fatturate ma non ancora annotate, non essendo decorsi i termini di emissione  della  fattura  né  quelli  di registrazione;
2) l’Iva a  credito risultante da:
• acquisti annotati nel relativo registro:
- dal 1° al 20 dicembre 2014 per i contribuenti mensili;
- dal 1° ottobre al 20 dicembre 2014 per i contribuenti trimestrali;
3)   l’Iva eccedente riportata  dalla  liquidazione  relativa  al periodo precedente (mese di novembre o terzo trimestre 2014).
Il versamento dell’acconto Iva va effettuato tramite modello F24 avente i seguenti dati:
- anno: 2014
- codice tributo: 6013 per i contribuenti mensili;
- codice tributo: 6035 per i contribuenti trimestrali.

1.1 RIFLESSI PENALI DEL MANCATO VERSAMENTO IVA

L’articolo 10-ter D.Lgs. n.74/00, richiamando l’art.10-bis, prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a 50.000 euro.
Ne consegue che per debiti di importo superiore a 50.000 euro non versati entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, risulterebbe realizzata la fattispecie del reato penale.
Coloro quindi che non avessero provveduto al versamento del debito Iva per importi superiori alla soglia di 50.000 euro risultanti dalla dichiarazione del periodo di imposta 2013, per non incorrere nelle sanzioni di carattere penale, potranno provvedere entro il prossimo 29 dicembre (quest’anno il termine ordinario del 27 dicembre cade di sabato) a versare almeno l’importo necessario a non integrare l’ipotesi di delitto (riportare cioè il debito sotto gli 50.000 euro).
Riportiamo di seguito una tabella per capire il verificarsi del delitto:

Dichiarazione presentata omesso pagamento di imposta inferiore a 50.000 euro   nessun reato
omesso pagamento di imposta superiore a 50.000 euro versamento di Iva entro il 27/12/2014 per raggiungere un debito complessivo inferiore a 50.000 euro nessun reato
  mancato versamento dell'Iva al 27/12/2014 realizzazione del reato
  versamento dell'imposta con sanzioni ed interessi dopo il 27/12/2014 realizzazione del reato con applicazione delle attenuanti

2. STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI
Il libro giornale, il libro inventari, i registri Iva e il libro cespiti ammortizzabili relativi all’esercizio 2013, se tenuti meccanograficamente, devono essere stampati entro i 3 mesi successivi alla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 (30.09.2014) conseguentemente devono essere stampati entro il 31.12.2014.
Con particolare riferimento al libro dei beni ammortizzabili si segnala che se esso è tenuto con modalità diverse da quelle meccanografiche, va aggiornato entro il più breve termine dell’invio del modello Unico (30 settembre del periodo successivo a quello di riferimento).

2.1 MODALITA’ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO
Si rammenta, con riferimento al libro giornale e al libro inventari, l’obbligo, prima della messa in uso, di bollatura a mezzo applicazione di marche da bollo da:
• € 16,00 ogni 100 pagine per i soggetti che scontano la tassa forfettaria annuale di concessione governativa (società di capitali);
•  € 32,00 ogni 100 pagine per i soggetti diversi da quelli indicati al punto precedente.
Si ricorda che le marche da bollo oggi in circolazione sono provviste di data e pertanto risulta necessario porre attenzione all’utilizzo delle stesse.

I registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili etc.) invece non sono soggetti a bollatura e quindi non è dovuta l’imposta di bollo.
2.2 MODALITA’ DI NUMERAZIONE DELLE PAGINE DEI REGISTRI
Nella stampa dei libri si deve tener conto che se dal precedente esercizio residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.
La modalità di stampa da seguire, e quindi la modalità di numerazione delle pagine di tali registri, anche al fine dell’assolvimento dell’imposta di bollo, è la seguente:

MODALITÀ DI NUMERAZIONE

Libro/registro meccanografico Ti po di registrazione

Esempio 

Registrazioni periodo

01/01/2013 - 31/12/2013

libro giornale progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità 2013/1, 2013/2, 2013/3 etc.
libro inventari progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento e la sottoscrizione in ogni pagina da parte del legale rappresentante 2013/1, 2013/2, 2013/3 etc.
registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite,corrispettivi, beni ammortizzabili etc.) progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità. 2013/1, 2013/2, 2013/3 etc.

2.3 LIBRO INVENTARI

IMMOBILIZZAZIONI

 

 

 

 

 

 

 

- Immobili

-Avviamento
- Brevetti

Nella redazione del 1° inventario deve essere riportato il dettaglio di tutte le immobilizzazioni esistenti. Negli anni successivi sarà sufficiente indicare analiticamente gli acquisti e le vendite effettuati nel corso dell’esercizio, rimandando per il dettaglio agli inventari precedenti.
Per ovviare all’aggiornamento degli immobilizzi, esiste la possibilità di stampare annualmente il registro beni ammortizzabili direttamente sul libro inventari, naturalmente aggiornato con acquisti, vendite ed ammortamenti dell’esercizio purché entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (il resto dell’inventario potrà comunque essere stampato nei 3 mesi successivi come sopra indicato).
Per evitare di dover riportare il dettaglio di tutte le immobilizzazioni sul libro inventari, si può anche riportare su suddetto libro solo una distinzione dei beni per classi omogenee (es. impianti, macchinari, immobili, attrezzature, attrezzature minute ecc.) e procedere poi con la redazione di un separato sezionale in carta libera. Tale sezionale (che può essere semplicemente il libro beni ammortizzabili) conterrà il dettaglio completo di tutte le categorie omogenee di cui sopra e dovrà essere conservato con quest’ultimo.
Nel libro inventari devono essere indicate anche le rivalutazioni dei beni.
Si descrivono in base ai dati risultanti dai relativi rogiti.
Si indicano gli estremi del contratto di acquisizione.
Vanno dettagliati con gli estremi del contratto di acquisizione o registrazione.
RIMANENZE Voce per voce, vanno indicate le materie prime e sussidiarie, i prodotti in corso di lavorazione e finiti, precisando quantità, valore unitario e complessivo.
Si deve evidenziare la consistenza dei beni almeno raggruppandoli per categorie omogenee per natura e valore ed il valore attribuito a ciascun gruppo, con l’indicazione del metodo di valutazione (lifo, costi specifici, ecc.).
Se si è proceduto ad elencare le rimanenze solo per categorie omogenee come sopra indicato (es. materie prime, prodotti finiti, merci in c/ lavorazione ecc.) devono essere tenute a disposizione dell’Ufficio fiscale le distinte e i prospetti in carta libera utilizzati per la compilazione (prospetti nei quali le rimanenze saranno dunque elencate analiticamente).
Va indicata anche l’ubicazione delle giacenze (es. merci presso terzi, merci in c/vendite ecc.).
La mancata evidenziazione dei criteri di valutazione delle rimanenze espone all’accertamento induttivo basato su parametri o studi di settore (per chi ne è soggetto).
Anche il dettaglio delle rimanenze può essere stampato separatamente dal libro inventari purché bollato come quest’ultimo e insieme ad esso conservato.
PARTECIPAZIONI Va specificata la società cui si riferiscono, oltre all’entità e al valore della partecipazione (solitamente i dati sono già presenti in Nota Integrativa e quindi non va dettagliato nulla).
CREDITI Si indica il nome di ciascun debitore, l’importo del credito e l’esistenza di eventuali garanzie.
Vanno specificate le voci troppo generiche anche se per crediti di importo minore (es. crediti tributari, crediti diversi ecc.), ma non quelle dove il debitore risulti già evidenziato pur  non essendo un Cliente (es. crediti verso Inps, crediti verso Inail ecc.).
Vanno analiticamente esposte le fatture da emettere.
DISPONIBILITA’ LIQUIDE Si indicano separatamente per ciascun c/c i saldi attivi di banca.
Si specifica se la cassa è in denaro contante, valori bollati e/o assegni.
RATEI E RISCONTI Vanno dettagliati (es. risconti attivi su premi assicurativi, ratei passivi su interessi ecc.) a meno che il dettaglio sia già presente in Nota Integrativa.
PATRIMONIO NETTO Non va ulteriormente specificato rispetto a quanto esposto in bilancio ed eventualmente in Nota integrativa.
FONDI RISCHI E FONDO T.F.R. Vanno dettagliati.
Per il T.F.R. andrebbe indicato il saldo nominativo di ogni dipendente.
DEBITI Si indica il nome di ciascun creditore, l’importo del debito e l’eventuale esistenza di garanzie prestate.
Vanno specificate le voci troppo generiche anche se per debiti di importo minore (es. debiti tributari, debiti diversi ecc.), ma non quelle dove il creditore risulti già evidenziato, pur non essendo un Fornitore (es. debiti verso Inps, debiti verso Inail ecc.).
Vanno analiticamente esposte le fatture da ricevere.

2.4 LA SCELTA DELL’ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA DEI REGISTRI CONTABILI
Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere conservati in modalità informatica (alternativa a quella cartacea).
L’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo avviene mediante presentazione all’Agenzia delle Entrate competente di apposita comunicazione preventiva contenente il numero presunto di registrazioni che si ipotizzano verranno effettuate nell’anno, prima di iniziare ad avvalersi della facoltà di conservare in modalità sostitutiva.
Il libro contabile, una volta che è stato formato e memorizzato sul supporto informatico, deve essere sottoposto al processo di conservazione: va creata una evidenza informatica contenente l’impronta di ciascun libro contabile da conservare in modalità sostitutiva, a cui apporre la firma digitale e la marca temporale.
Per maggiori informazioni sull’argomento segnaliamo il seguente link:
http://www.studiprofessionali.net/it/journal/conservazione-sostitutiva-dei-documenti-fiscali-e-fattura-elettronica.php

circolare-n--12-adempimenti-di-fine-anno.pdf

Societario, fusioni e acquisizioni, fiscale / Barbara Bordin