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Lun 12 marzo 2018

Circolare n. 5/2018 - Novità della Legge di Bilancio 2018 in tema di fatturazione elettronica e nuova disciplina degli acquisti di carburante

Di seguito in commento le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in tema di fatturazione elettronica ed abolizione schede carburanti.

Fatturazione elettronica
Si ricorda preliminarmente come allo stato attuale il ricorso alla fatturazione elettronica è obbligatoria in riferimento alle operazioni poste in essere dai soggetti passivi nei confronti della Pubblica Amministrazione e del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), mentre è facoltativa e subordinata all’accettazione da parte del destinatario se relativa ad operazioni poste in essere con soggetti passivi d’imposta diversi da quelli citati.
La Legge di Bilancio 2018 ha tuttavia introdotto un obbligo generalizzato di emissione della fatturazione elettronica con decorrenza al 1 gennaio 2019, anticipata al 1 luglio 2018 per alcune casistiche, cui si dirà appresso.
Sarà quindi ammesso esclusivamente il ricorso alla fatturazione elettronica, utilizzando il Sistema di Interscambio, per le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e relative variazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di vantaggio e coloro che applicano il regime forfettario.
Il ricorso alla fatturazione elettronica sarà obbligatoria anche in riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di privati: tali fatture verranno rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; inoltre una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico dovrà essere messa a disposizione direttamente dal soggetto che emette la fattura; rimane facoltà del privato rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.
L’obbligo di fatturazione elettronica è anticipato al 1 luglio 2018 per la certificazione delle operazioni relative a cessioni di benzina e gasolio e delle prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti pubblici.
In caso di emissione di una fattura in formati diversi da quello previsto, la stessa si considererà non emessa e si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 6 del D.Lgs 471/97, ossia una sanzione fra il 90% ed il 180% dell’imposta non correttamente documentata.
Nel caso invece di operazioni poste in essere con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche.
Il ricorso alla fatturazione elettronica sarà accompagnato da alcune semplificazioni amministrative: si segnala in particolare la contestuale eliminazione dell’adempimento dello spesometro di cui all’art. 21 del DL 78/2010.

Tax free shopping
La Legge di Bilancio 2018 ha posticipato dal 01/01/2018 al 01/09/2018 la decorrenza dall’obbligo di fatturazione elettronica nell’ambito del cd. “tax free shopping”.
A partire dal 1 settembre 2018, quindi, vi sarà l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica in relazione alle cessioni di beni:
• a favore di soggetti privati extra UE;
• di importo complessivo, comprensivo di Iva, superiore ad € 154,94;
• destinati all’uso familiare o personale;
• da trasportarsi al seguito nei bagagli personali fuori dal territorio doganale UE.
Una tale casistica si realizza normalmente nel caso di cessioni di beni effettuate dai commercianti al dettaglio a favore di turisti extracomunitari che visitano il nostro Paese.
Tali operazioni possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta, a condizione che i beni siano trasportati fuori della UE entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La detassazione può avvenire in 2 modalità:
1) al momento della vendita, vincolando l’acquirente a fornire al cedente la prova dell’avvenuta esportazione del bene;
2) in un momento successivo, con obbligo del cedente di rimborsare l’iva originariamente pagata.

Nuova disciplina degli acquisti di carburante
Altra rilevante novità apportata dalla Legge di Bilancio 2018 riguarda l’abolizione delle schede carburanti a partire dal primo luglio 2018 per i soggetti titolari di partita Iva relativamente ai mezzi aziendali, siano essi esclusivamente strumentali o ad uso promiscuo, e quindi a deducibilità ridotta.
Tale misura è connessa all’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, già in commento,  che dal 1 luglio 2018 interesserà gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di tutti i soggetti Iva (si tenga infatti presente che sono stati espressamente esclusi dall’obbligo di certificazione solamente gli acquisti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione).
Tale misura è altresì connessa alla disposizione, anch’essa introdotta a decorrere dal 1 luglio 2018, che limita la deducibilità e detraibilità dell’Iva ai soli acquisti di carburante effettuati con mezzi di pagamento tracciabili.
A decorrere dal 1 luglio 2018, conseguentemente, il costo dell’acquisto di carburanti risulterà deducibile ai fini delle imposte sui redditi e detraibile ai fini Iva a condizione che:
- il relativo pagamento sia avvenuto con mezzi di pagamento tracciabili, ovvero mediante carte di credito, di debito o prepagate e
- la spesa sia documentata a mezzo fattura elettronica.
Tutti i soggetti che utilizzano automezzi per usi lavorativi dovranno, pertanto, prestare attenzione alle nuove regole, rivedendo le procedure aziendali al fine di garantire da una parte il rispetto della tracciabilità dei pagamenti e dall’altra l’obbligo di documentazione a mezzo fatturazione elettronica.

circolare-n--5-2018.pdf

Societario, fusioni e acquisizioni, fiscale / Simona Andreasi Luigi Casadei