back

Mar 27 ottobre 2015

Jobs Act - Decreto ammortizzatori in sintesi

Con la pubblicazione nella G.U. n.221 del 23 settembre 2015, S.O. n.53, è in vigore dal 24 settembre 2015 il D.Lgs. n.148/15, recante il riordino degli ammortizzatori sociali in deroga in costanza del rapporto, contente disposizioni attuative delle misure previste dal Jobs Act che si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Si riepilogano di seguito le disposizioni di maggior interesse.

TITOLO I: TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Lavoratori beneficiari
Art.1  Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria tutti i lavoratori assunti con contratto subordinato, compresi gli apprendisti con contratto professionalizzante ed esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio, con un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità lavorativa per la quale si chiede l’intervento di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
Tale requisito temporale non è richiesto qualora la domanda di integrazione salariale derivi da eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.

Apprendisti                                                                                                                                                                                                                                                                        Art.2 Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e ad essi sono estesi gli obblighi contributivi connessi alle integrazioni salariali di cui sono destinatari, ai quali non si applica lo sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni di contratto previsto per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a 9.
Alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Misura                                                                                                                                                                                                                                                                                 Art.3 La misura del trattamento di integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra zero e il limite dell'orario contrattuale.
Il trattamento si calcola tenendo conto dell’orario di ciascuna settimana, indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione di orario sia effettuata con ripartizione su periodi ultrasettimanali predeterminati, l’integrazione è dovuta sulla base della durata media settimanale dell’orario nel periodo
ultrasettimanale considerato.
Ai lavoratori con retribuzione fissa periodica, la cui retribuzione sia ridotta in conformità di norme contrattuali per effetto di una contrazione di attività, l’integrazione è dovuta ragguagliando ad ora la retribuzione fissa goduta in rapporto all’orario normalmente praticato.
L’importo del trattamento è soggetto a una riduzione in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti (art.26, L. n.41/86) e non può superare per il 2015 gli importi massimi di seguito elencati, comunque rapportati alle ore di integrazione salariale autorizzate e per un massimo di 12 mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive:
• € 971,71 con retribuzione di riferimento pari o inferiore a € 2.102,24;
• € 1.167,91 con retribuzione di riferimento superiore a € 2.102,24.
I massimali devono essere incrementati nella misura del 20% per i trattamenti salariali concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l’indennità giornaliera di malattia, nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista.
Ai beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare.

Durata
Art.4, art.22, co.5, art.44, co.2 Il trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario, per ciascuna unità produttiva, non può superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.
La durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà si computa nella misura della metà fino a 24 mesi e per intero per la parte eccedente.
Per le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini e per le imprese che svolgono attività di escavazione e/o di lavorazione di materiali lapidei industriali e artigiane (escluse quelle che svolgono l’attività in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione), il trattamento salariale ordinario e straordinario di integrazione non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.
Ai fini del calcolo della durata massima complessiva delle integrazioni salariali, i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.148/15 si computano per la sola parte del periodo autorizzato successivo a tale data.

Contribuzione addizionale
Art.5 Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale sono obbligate a pagare un contributo addizionale in misura pari a:
• 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite
complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
• 12% oltre le 52 settimane, sino a un massimo di 104 settimane in un quinquennio mobile;
• 15% oltre le 104 settimane in un quinquennio mobile.

Contribuzione figurativa
Art.6 I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per i quali è ammessa l’integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia; il relativo contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione globale cui è riferita l’integrazione salariale.
Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore.

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni
Art.7 Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo paga, con successiva richiesta di rimborso all'Inps o attraverso il sistema del conguaglio tra i contributi dovuti e le prestazioni corrisposte.
Per i trattamenti richiesti a decorrere dal 24 settembre 2015, o se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni salariali devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo; per i trattamenti conclusi prima del 24 settembre 2015 i 6 mesi decorrono da tale data.
Per le integrazioni ordinarie la sede Inps competente può autorizzare il pagamento diretto, con il connesso assegno per il nucleo familiare ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, su espressa richiesta di questa.
Nel caso di integrazioni straordinarie, il Ministero del Lavoro può autorizzare, contestualmente al trattamento, il pagamento diretto da parte dell’Inps, incluso l’assegno per il nucleo familiare ove spettante, in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente ne accerti l’assenza.

Condizionalità e politiche attive del lavoro
Art.8 I lavoratori che subiscono una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa superiore al 50% rispetto al normale orario di lavoro, calcolato su un periodo di 12 mesi, sono convocati dai centri per l’impiego per stipulare il patto di servizio e devono presentarsi, pena la perdita di parte delle integrazioni (art.22, D.Lgs. n.150/15).
Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Il diritto all’integrazione salariale decade se il lavoratore non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede Inps territorialmente competente dello svolgimento di tali attività, ma le comunicazioni obbligatorie ex art.4-bis, D.Lgs. n.181/00, a carico dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, sono valide ai fini dell’assolvimento di tale obbligo di comunicazione. 

CAPO II: INTEGRAZIONI SALARIALI ORDINARIE
Gestione di appartenenza delle integrazioni salariali
Art.9 I trattamenti ordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti istituita presso l’Inps ex art.24, L. n.88/89, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali (art.13).
Tale gestione evidenzia, per ciascun trattamento, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.

Campo di applicazione
Art.10 La disciplina delle integrazione salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione di energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività lavorative similari a quelle degli operai delle imprese industriale, ad eccezione delle cooperative elencate dal d.P.R. n.602/70;
c) imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all’armamento ferroviario;
j) imprese industriali degli Enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
k) imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
l) imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
m)imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di     materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. 

Causali
Art.11 L’integrazione salariale ordinaria per sospensione o riduzione di orario in favore dei dipendenti delle imprese indicate nell’art.10 spetta in presenza delle seguenti causali:
• situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse intemperie stagionali;
• situazioni temporanee di mercato.

Durata
Art.12 Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
In caso di fruizione di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinarie, una nuova domanda può essere presentata per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa; nell’ipotesi di fruizione non consecutiva, l’integrazione salariale ordinaria non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
Entrambi i limiti non si applicano agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all’art.10, lett.k), l), m).
Non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione.
Nella domanda di concessione dell'integrazione salariale l'impresa comunica il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti  per orario contrattuale, in riferimento all’unità produttiva interessata dalla sospensione.

Contribuzione
Art.13 A carico delle imprese aventi diritto al trattamento salariale ordinario elencata nell’art.10 è stabilito un contributo ordinario nella misura di:
a) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano fino a 50 dipendenti;
b) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per i dipendenti delle imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
c) 4,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato edile;
d) 3,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell’industria e artigianato lapidei;
e) 1,70% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano fino a 50 dipendenti;
  f) 2,00% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli impiegati e quadri delle imprese dell’industria e artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
Il limite dimensionale viene determinato, con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base del numero medio di dipendenti (compresi apprendisti e lavoratori a domicilio) in forza nell’anno precedente dichiarato dall’impresa; per le imprese costituite in corso d’anno solare è preso come riferimento al numero dei dipendenti in forza alla scadenza del primo mese.
L’azienda ha l’obbligo di informare l’Inps di ogni evento che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influisca ai fini del calcolo dei limite dimensionale per la determinazione dello scaglione dell’addizionale.
A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è previsto il pagamento del contributo addizionale di cui all’art.5. Il contributo  addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili.

Informazione e consultazione aziendale
Art.14 L’azienda, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ha l’obbligo di comunicare in via preventiva alla Rsa o alla Rsu o, in mancanza, alle strutture territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause, l’entità, la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa.
L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti.
Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili per i quali non è possibile differire la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicarne alla Rsa o alla Rsu o, in mancanza, alle strutture territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati; se la riduzione dell’orario è superiore alle 16 ore settimanali, si deve procedere, su richiesta di una delle parti da effettuarsi entro 3 giorni dalla comunicazione datoriale, ad un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva  e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro, da concludersi entro i  5 giorni successivi a quello della richiesta.
Queste disposizioni trovano applicazione per le imprese dell’industria dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei soltanto alle richieste di proroga del trattamento con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

Procedimento
Art.15 La domanda di concessione deve essere presentata telematicamente all’Inps entro 15 giorni successivi all’inizio della sospensione o della riduzione di orario.
Il mancato rispetto del termine comporta l’impossibilità di concessione del trattamento integrativo per i periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
Nel caso in cui dall’omessa o tardiva presentazione derivi un danno ai lavoratori, consistente nella perdita totale o parziale del trattamento integrativo, il datore di lavoro risponde del danno causato con una somma da corrispondere agli interessati equivalente nell’importo all'integrazione salariale non percepita.

Concessione
Art.16 A decorrere dal 1° gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede Inps territorialmente competente.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro 60 giorni dal 23 novembre, saranno individuati i criteri di esame delle domande di concessione.

Ricorsi
Art.17 Nel caso in cui la domanda di trattamento di integrazione salariale venga rigettata è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione di diniego da parte dell’Inps, al Comitato amministratore della gestione prestazione temporanee ai lavoratori dipendenti previsto art.25, L. n.88/89.

CAPO III: INTEGRAZIONI SALARIALI STRAORDINARIE
Gestione di appartenenza delle integrazioni straordinarie
Art.19 I trattamenti straordinari di integrazione salariale afferiscono alla Gestione prestazioni degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali istituita presso l’Inps ex art.37, L. n.88/89, che eroga le relative prestazioni e riceve i relativi contributi ordinari e addizionali (art.23).
Tale gestione evidenzia l’apporto dello Stato, le prestazioni e la contribuzione ordinaria e addizionale.

Campo di applicazione
Art.20 La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi si applicano alle imprese dei settori sotto elencati, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti, compresi i dirigenti e gli apprendisti:
a) imprese industriali, comprese quelle edili ed affini;
b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente*;
c) imprese appaltatrici di servizi mensa o ristorazione, che subiscono una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;                                                                                         d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscono una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante, che abbiano comportato per quest’ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto di produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
g) imprese di vigilanza.
Nel caso in cui il numero dei dipendenti nel semestre precedente la presentazione della domanda sia superiore alle 50 unità (compresi i dirigenti e apprendisti) la medesima disciplina si applica:
a) alle imprese esercenti attività commerciali, ivi compresa la logistica;
b) alle agenzia di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
A prescindere dal numero dei dipendenti la stessa disciplina si applica:
a) imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
b) partiti e movimenti politici e loro articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa di 8,5 milioni di euro per l’anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, purché iscritti nel registro previsto dall’art.4, D.L. n.149/13.
Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento
di azienda, il requisito dimensionale deve sussistere, per l’impresa subentrante, nel
periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento.
* Per influsso gestionale prevalente si intende quando la somma dei corrispettivi risultati delle fatture emesse dall’impresa destinataria delle commesse nei confronti dell’impresa committente, acquirente o somministrata, abbia superato, nel biennio precedente il 50% del complessivo fatturato dell’impresa destinataria delle commesse.

Causali di intervento
Art.21 L’intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali:
a) riorganizzazione aziendale.
Il programma di riorganizzazione aziendale deve presentare un piano di intervento volto a fronteggiare le inefficienti gestionali o produttive e contenere indicazioni sugli investimenti e la formazione, con un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni;
b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
Il programma di crisi aziendale deve contenere un piano di risanamento volto a superare gli squilibri produttivi, finanziari, gestionali con l’indicazione degli interventi correttivi da apportare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell’attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale.
In deroga ai limiti massimi di durata, può essere autorizzato nel limite massimo di sei mesi e nel limite di 50 milioni di euro dal 2016 al 2018, un ulteriore periodo di Cigs, qualora a seguito del programma di crisi aziendale l’azienda cessi l’attività, ma sussistano concrete prospettive di ripresa possibili tramite una cessione dell’azienda e un riassorbimento del personale, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
c) contratto di solidarietà.
Il contratto di solidarietà è stipulato dall’impresa attraverso accordi collettivi aziendali ai sensi dell’art.51, D.Lgs. n.81/15**,che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche attraverso un suo più razionale impiego; in tale accordo devono essere specificate le modalità attraverso le quali l’impresa può modificare in aumento l’orario ridotto in caso di temporanee esigenze di maggior lavoro che comporta di conseguenza una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale.
La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà.
La riduzione complessiva dell’orario di lavoro per ciascun lavoratore non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo in cui è in essere il contratto di solidarietà.
Il trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi aziendali nel periodo di 6 mesi antecedenti la stipula del contratto di solidarietà.
Il trattamento di integrazione salariale è ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi intervenuti in sede di contrattazione aziendale.
Le quote di accantonamento del Tfr concernenti la retribuzione persa a seguito della riduzione di orario sono a carico della gestione di afferenza, ad accezione di quelle relative a lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione salariale, ovvero entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.

Non è possibile richiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali l’azienda abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi e per causali sostanzialmente coincidenti, l’intervento ordinario.
** Contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla Rsu.

Durata
Art.22,art.42, co.1, art.44, co.2 La durata massima dell’intervento di integrazione straordinaria per ciascuna unità produttiva varia a seconda delle causali alla base della domanda presentata:
a) riorganizzazione aziendale.
Durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
Possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo del programma autorizzato; tale disposizione non si applica nei primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto;
b) crisi aziendale.
Durata massimo di 12 mesi, anche continuativi; una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione.
A decorrere dal 24 settembre 2017 possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo del programma autorizzato; pertanto tale disposizione non si applica nei primi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto;
c) contratto di solidarietà.
Durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile.
È previsto eccezionalmente solo per tale causale una durata fino a 36 mesi, anche non continuativi, nel quinquennio mobile; il co.5, art.22, stabilisce, con l’esclusione delle imprese del settore edile e affini, che la durata dei trattamenti straordinari d’integrazione salariale concessi a seguito di un contratto di solidarietà entro il limite di 24 mesi, venga computata nella misura della metà.
I trattamenti straordinari di integrazione salariale conseguenti a procedure di consultazione sindacale già concluse alla data del 24 settembre 2015 mantengono la durata prevista, nei limiti delle disposizioni di leggi vigenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n.148/15; i trattamenti straordinari riguardanti periodi successivi al 24 settembre 2015 si computano ai fini della durata massima stabilita dall’art.4.

Contribuzione
Art.23 Il contributo ordinario è fissato nella misura dello 0,90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova l’applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie di cui:
• 0,60% a carico dell’impresa;
• 0,30% a carico del lavoratore.
A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale è previsto il pagamento del contributo addizionale di cui all’art.5.

Consultazione sindacale
Art.24  L’impresa che intende richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale deve:
• comunicare alla Rsa o Rsu, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, le cause della sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
Entro 3 giorni dalla predetta comunicazione, deve essere presentata dall’azienda o dalla parte sindacale domanda di esame congiunto della situazione aziendale al competente ufficio regionale.
• espressamente dichiarare, unitamente alla parte sindacale, la non percorribilità della causale di contratto di solidarietà.
L’intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotta a 10 per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti.
È previsto un incremento, che verrà successivamente quantificato dal Ministero del Lavoro con decreto, della contribuzione addizionale a titolo di sanzione in caso di mancato rispetto delle modalità di rotazione dei lavoratori stabilite nell’esame congiunto. 

Procedimento
Art.25 art.44, co.4 La domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, corredata dell'elenco nominativo dei lavoratori interessati, deve essere presentata al Ministero del Lavoro e alle DTL competente per territorio entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale o dalla data di stipula dell’accordo collettivo aziendale relativo al ricorso all’intervento.
La sospensione o la riduzione dell’orario, così come definita nelle procedure di consultazione sindacale, decorre non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda; tale disposizione si applica ai trattamenti straordinari di integrazione salariale richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.
In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima; qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.
  Il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è adottato del Ministero del lavoro entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.
Le DTL competenti per territorio, nei 3 mesi antecedenti la conclusione dell’intervento di integrazione salariale, procedono alle verifiche finalizzate all’accertamento degli impegni aziendali; in caso si accerti il mancato svolgimento del programma presentato dall’impresa, il procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di concessione del trattamento di Cigs si conclude nei successivi 90 giorni con decreto del Ministero del Lavoro.

36-2015-jobs-act-decreto-ammortizzatori-in-sintesi.pdf

Consulenza del lavoro e amministrazione del personale / Carlo Lizier Rudy Pieretti