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Gio 18 settembre 2014

L'agevolazione IRES per gli Enti Ecclesiastici

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 lettera c), DPR 601/73 “L’imposta sul reddito delle persone giuridiche (ora IRES, ndr) è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficienza o di istruzione;”
La Legge 121/85, inoltre, specifica che: “agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficienza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.”
L’aliquota IRES ordinaria dunque, per l’Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto è ridotta al 50%, e quindi dal 27,50% al 13,75% per i redditi ritratti dalle attività di religione o culto. Per ogni altra attività l’aliquota rimane al 27,50%.
L’interpretazione di queste norme fornita dall’Amministrazione Finanziaria è quella di considerare l’applicazione dell’aliquota agevolata dal punto di vista oggettivo anziché soggettivo. Quindi, anche se in astratto gli Enti Ecclesiastici rientrano tra gli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficienza o di istruzione, l’Amministrazione Finanziaria ritiene che possano rientrare nel regime agevolativo dell’abbattimento del 50% dell’aliquota ordinaria IRES soltanto quelle attività esercitate dall’Ente Ecclesiastico che si pongano in un rapporto di strumentalità immediata e diretta con il fine di religione o di culto dello stesso.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione Finanziaria, la Commissione Tributaria Provinciale di Torino  (decisione 28/11/2012 n. 205/8/12) sostiene che l’Ente Ecclesiastico rientra in ogni caso (e per tutte le attività svolte) tra i soggetti contemplati dal summenzionato art. 6, e che il regime applicabile è quello agevolato previsto dal citato articolo, in forza del particolare regime che lo Stato italiano ha voluto riservare  alla Chiesa cattolica e agli enti che ad essa fanno capo o si ispirano.
Diversamente, sostiene la Commissione, vi sarebbe la previsione di un regime agevolativo che non troverebbe applicazione per mancanza di soggetti rientranti nella norma stessa.
Infine, tenuto conto  della natura immanente non commerciale degli Enti Ecclesiastici, qualunque sia l’attività esercitata, risulta legittimo che, in riferimento alle norme concordatarie, le attività “diverse” si pongono quali strumentali e complementari  rispetto allo scopo istituzionale dell’Ente stesso.
Si ritiene che la struttura logica a sostegno della posizione dell’Amministrazione Finanziaria sia deficitaria ed in contrasto con la ratio legis di natura agevolativa.
Si auspica, in ogni caso,  l’intervento o da parte dell’Amministrazione stessa o di organi di giurisdizione superiore.

Societario, fusioni e acquisizioni, fiscale / Francesca Chiaro