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Ven 28 aprile 2017

La conferma di una semplificazione nella procedura di liquidazione delle società di capitali

L’articolo 2484, primo comma, del Codice Civile individua sette cause di scioglimento comuni a tutte le società di capitali, di cui cinque con carattere tassativo al realizzarsi di determinati eventi, una per volontà espressa dai soci e una di rinvio statutario.
Lo scioglimento avviene per:
1. decorso del termine;
2. conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l’assemblea, all’uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
3. impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea;
4. riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482 ter;
5. ipotesi previste dagli artt. 2437 quater (recesso del socio - Spa) e 2473 (recesso del socio – Srl);
6. deliberazione dell’assemblea;
7. altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto.
Al terzo comma dello stesso articolo 2484  il legislatore afferma che, nelle ipotesi dal n. 1 al n. 5 del primo comma, gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, in caso di scioglimento volontario del vincolo societario (n. 6), alla data di iscrizione della relativa delibera.
Per le prime cinque cause di scioglimento l’iscrizione delle relative delibere di accertamento può essere eseguita – ex art. 2485 - dallo stesso organo amministrativo che le ha adottate, senza che sia necessario l’intervento dell’assemblea dei soci; in questo modo il momento in cui ha effetto la causa di scioglimento non coincide con il verificarsi della stessa, ma si determina alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell’organo amministrativo. Infatti all’ordine del giorno per tale delibera deve di necessità essere fissato il seguente argomento: “accertamento del verificarsi della causa di scioglimento art. 2484” e non altri argomenti che porterebbero l’organo amministrativo stesso ad agire ultra vires e in violazione della precisa e limitata competenza assegnatagli dal 2485. Da segnalare inoltre che nella delibera de qua deve essere inserita la convocazione della successiva assemblea, ai sensi dell’art 2487 che così prevede: “gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci”.
Nel momento in cui l’assemblea dei soci si riunirà per deliberare, con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo, sul numero di liquidatori, sulla nomina dei liquidatori e sui criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, la causa di scioglimento della società si sarà già verificata in quanto la delibera dell’organo amministrativo sarà già stata depositata nel Registro Imprese.
Con circolare n. 94215 del 19/05/2014, relativa ad un parere richiesto dalla Camera di Commercio di Lecce, il Ministero dello Sviluppo Economico analizza nel dettaglio le cause di scioglimento e chiarisce come l’accertamento delle stesse debba avvenire attraverso un’attenta analisi delle singole origini che possono determinare la messa in liquidazione:
- “decorso del termine”: la causa deve essere oggettiva e si deve verificare il giorno in cui lo statuto fissa il termine del contratto sociale; l’organo amministrativo dovrà dichiarare che i soci hanno manifestato la volontà di non procedere alla proroga del termine;
- “conseguimento dell'oggetto sociale” o “sopravvenuta impossibilità di conseguirlo”: l’organo amministrativo deve accertare che tale eventualità sia riferita a tutte le attività previste ed enumerate nell'oggetto sociale, perciò l'oggetto deve essere definito, specifico e non generico; inoltre l’impossibilità non può consistere nella sopravvenuta antieconomicità dell'impresa, ma occorrerà che si sia verificato un evento che obiettivamente e definitivamente rende impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale; il punto prevede poi “salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie”: in tal caso l’organo amministrativo dovrà altresì convocare l'assemblea dei soci per deliberare le “opportune modifiche statutarie”; v. infra per le formalità di adozione di tale delibera;
- “impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea”: devono presentarsi come situazioni patologiche dal carattere non temporaneo e non superabile, ed essere tali da non consentire l'approvazione delle delibere fondamentali per la prosecuzione dell’attività sociale; l’organo amministrativo dovrà deliberare una dichiarazione tesa a dimostrare di aver provveduto a tutti gli adempimenti di circostanza e che tale eventualità provoca effetti paralizzanti sulla società e sulla sua normale conduzione;
- “riduzione del capitale al di sotto del minimo legale”: l'accertamento di questa causa di scioglimento deve essere preceduto dalla convocazione dell'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo o per deliberare la trasformazione della società; solo se l'assemblea decide di non procedere in tal senso o vada deserta, l’organo amministrativo potrà procedere con il deposito della propria dichiarazione di accertamento, attestando anche l’esito della predetta riunione assembleare o allegando il verbale stesso;
- “verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2473”: si tratta del caso in cui risulti impossibile liquidare la quota del socio receduto e quindi ne sarà conseguenza la riduzione del capitale, che obbliga il ricorso alla modificazione statutaria;
- “altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto”: quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento ne devono determinare anche la competenza di un organo sociale a deciderle o accertarle e ad effettuare gli adempimenti di pubblicità.
La procedura per la messa in liquidazione delle società di capitali non si ferma peraltro a questa prima fase di competenza dell’organo amministrativo. E’ evidente che dopo l’accertamento della causa di scioglimento si debba procedere con ulteriori adempimenti quali la nomina dei liquidatori, la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione etc.., di competenza esclusiva dell’assemblea dei soci.
A questo punto va dato atto della differenziazione tra assemblea ordinaria e straordinaria (2364 e 2365) per le Spa, differenziazione che non esiste per le Srl (2479 bis). Queste differenze si concretizzano, ad esempio, nel fatto che per le Srl il ricorso al notaio avviene solo in riferimento alle modificazioni dell’atto costitutivo ai sensi dell’articolo 2436, in materia di “deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni”.
Vi sono di ciò dei riflessi anche in tema di procedura liquidatoria.
L’articolo 2365 prevede che le delibere per la messa in liquidazione e la nomina e revoca dei liquidatori nelle Spa devono essere effettuate necessariamente dall’assemblea straordinaria. Da qui l’obbligo dell’intervento del notaio.
Non esiste norma equivalente in materia di Srl, e ciò ha generato negli ultimi anni una difformità di interpretazione da parte di vari Registri delle Imprese, alcuni a favore dell’intervento notarile, altri del parere della non necessità di tale intervento.
La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico sopra citata fa chiarezza anche su questo punto: per le Srl è legittimo che la delibera assembleare possa avvenire in assenza di notaio, purché l’intenzione dei soci non modifichi lo statuto e non conferisca poteri diversi a quanto previsto dalle norme civilistiche.  
A differenza delle prime cinque cause citate dal 2484, la causa di scioglimento costituita dalla manifestazione volontaria da parte dei soci di sciogliere la società anticipatamente deve avvenire attraverso una deliberazione assembleare e non vi sono dubbi in dottrina che tale decisione comporti una modifica dell’atto costitutivo, rispettando perciò le formalità indicate dall’articolo 2480 secondo cui il verbale di delibera dell’assemblea dei soci di una Srl deve essere redatto da notaio, in applicazione dell’articolo 2436, rinviando quindi alla disciplina prevista per le Spa.

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Societario, fusioni e acquisizioni, fiscale / Giovannibattista Sernaglia