back

Gio 26 ottobre 2017

La delega per la riforma della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. PREMESSA
L’11 ottobre 2017 è stato approvato in Senato il Disegno di Legge n° 2681 recante la Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, che dovrà essere esercitata entro dodici mesi dalla sua approvazione.
Con il DdL il Governo viene delegato a emanare un decreto che apporti sostanziali modifiche all’attuale legge fallimentare, disciplinata nel Testo del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ad alcune norme del Codice civile, al fine ottenere una disciplina delle materie concorsuali organica, sistemica e innovativa.
I principi generali che il Governo deve seguire sono indicati nell’art. 2 del disegno di legge, che prevede di:
- sostituire il termine “fallimento” con “liquidazione giudiziale”;
- eliminare la dichiarazione di fallimento d’ufficio;
- introdurre lo “stato di crisi”, come probabilità futura di insolvenza;
- adottare un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore;
- assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi ogni tipo di debitore, sia esso persona  fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore o professionista;
- dare priorità alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale;
- ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali;
- armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell’occupazione e del reddito dei lavoratori.

2. LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE
Come anticipato in precedenza, l’attuale disciplina del fallimento verrà sostituita dalla procedura di «liquidazione giudiziale».
L’obiettivo è il potenziamento dei poteri del curatore, integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti, definendo i poteri di accertamento e di accesso alle pubbliche amministrazioni e alle banche dati, e specificando inoltre il contenuto minimo del programma di liquidazione.
La procedura di liquidazione giudiziale sarà potenziata mediante l’esclusione dell’operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali (anche di natura fondiaria) e la limitazione della possibilità di azioni di inefficacia e revocatorie.
Quanto all’accertamento del passivo, la delega prevede che tale fase sia improntata a criteri di snellezza e concentrazione, mentre nella liquidazione dell’attivo, saranno introdotte procedure di massima trasparenza attraverso un mercato nazionale telematico dei beni da vendere, la possibilità di acquisto di tali beni da parte di creditori abilitati e l’istituzione di fondi per gestire i beni invenduti.

3. L’ALLERTA E L’ORGANISMO DI COMPETENZA
L’articolo 4 del Disegno di Legge prevede l’introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita alla crisi, finalizzate a incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditore.
Viene prevista l’istituzione presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi.
L’organismo sarà composto un collegio di tre esperti:
• uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale;
• uno dalla Camera di commercio;
• uno da Associazioni di categoria.
Inoltre, come fase preventiva di allerta, si pone a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società nel caso vi siano fondati indizi della crisi, e a carico di creditori pubblici qualificati, tra cui l’Agenzia delle entrate, l’obbligo di segnalare agli organi di controllo della società e all’organismo di composizione assistita della crisi il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.
Nel caso in cui si verifichino tali segnalazioni da parte di creditori pubblici all’organo di amministrazione e all’organismo di composizione assistita della crisi, la legge delega dispone di determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale al fine che non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione.
Infine viene previsto che in caso di mancata collaborazione da parte dell’organo di controllo della società scatta la dichiarazione pubblica di crisi.

4. L’ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL
Tra le modifiche che dovranno essere apportate al Codice civile, quella di maggior rilievo riguarda l’estensione dei casi di S.r.l. obbligate alla nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, o del revisore. (per quanto riguarda la disciplina attuale e l’alternanza fra organo di controllo e revisore si richiama il seguente articolo http://www.studiprofessionali.net/it/journal/controllo-societario-obblighi-di-nomina-del-collegio-sindacale-o-del-revisore-legale-dei-conti.php )
Tale obbligo si verificherà quando la società per due esercizi consecutivi supererà  almeno uno dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro (attualmente di 4,4 mln);
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro (attualmente di 8,8 mln);
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità (attualmente di 50 unità).
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo cesserà quando le società per tre esercizi consecutivi non avranno superato alcuno dei suddetti limiti.
La legge delega prevede quindi di abbassare le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore nelle S.r.l. , ampliando così i soggetti che potranno ricoprire tale ruolo.
Si evidenzia inoltre che sarà sufficiente il superamento anche di uno solo dei limiti previsti tra il totale attivo dello stato patrimoniale, i ricavi delle vendite e il numero di dipendenti occupati in media, per due esercizi consecutivi, mentre la norma attuale prevede il superamento di due elementi per due esercizi consecutivi.
Se la S.r.l. non nominerà l'organo di controllo o il revisore qualora sia invece obbligata dalla legge, sarà incarico del Tribunale competente provvedere alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese.

5. IL SOVRAINDEBITAMENTO E L’ESDEBITAZIONE
La legge delega regola la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, affermando che la procedura deve essere estesa anche ai soci illimitatamente responsabili e che devono essere individuati i criteri di coordinamento delle procedure relative a più membri della stessa famiglia; il governo deve poi procedere a disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell’attività svolta dal debitore, nonché consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all’esdebitazione solo per una volta.
Anche la disciplina della procedura di esdibitazione all’esito della procedura di liquidazione giudiziale è stata materia di importanti novità: si prevede infatti la possibilità per il debitore di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura, e in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura e di introdurre particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori.

6. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E PIANI DI RISANAMENTO
Altra novità riguarda l’incentivazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, di piani attestati di risanamento e di convenzioni di moratoria a cui va estesa la procedura di cui all’art 182-septies della legge fallimentare anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee.
Inoltre la legge delega prevede che il piano attestato abbia forma scritta (ad oggi facoltà), data certa e contenuto analitico.

7. IL CONCORDATO PREVENTIVO
Il disegno di legge disciplina un riordino in materia di concordato preventivo prevedendo :
- la revisione delle misure protettive, disciplinandone la revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;
- la fissazione delle modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché la determinazione dell’entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all’attivo dell’impresa soggetta alla procedura;
- l’individuazione dei casi in cui si rende obbligatoria la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

- la riforma delle modalità di voto del piano concordatario:
a) sopprimendo l’adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche per l’esercizio del voto;
b) adottando un sistema di calcolo delle maggioranze anche «per teste»;
c) disciplinando il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;
- l’integrazione della disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo in particolare che il piano possa contenere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno.

8. GRUPPI DI IMPRESE
Per quanto riguarda la disciplina concorsuale del gruppo di imprese viene prevista per la prima volta nel nostro ordinamento una possibile disciplina organica per la crisi e l’insolvenza dei gruppi, sia rispetto al concordato e al piano di ristrutturazione dei debiti, sia rispetto alla liquidazione giudiziale.
Il Governo deve prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e seguenti del Codice civile e prescrivere specifici obblighi dichiarativi.
Inoltre vi è la possibilità per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo di proporre con un unico ricorso la domanda di omologazione un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando l’autonomia delle rispettive masse attive e passive.

la-delega-per-la-riforma-della-crisi-d-impresa-e-dell-insolvenza.pdf

Societario, fusioni e acquisizioni, fiscale / Marco Bottari De Castello