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Mon, 22 september 2014

Controllo societario - obblighi di nomina del collegio sindacale o del revisore legale dei conti

Il tema dei controlli societari è stato oggetto di numerosi interventi dal 2011 allo scorso mese di agosto.
L’obiettivo del legislatore consiste nell’affievolimento degli obblighi di controllo societario ai fini di una riduzione dei costi delle imprese.
Questo indirizzo è seguito ad un precedente intervento del 2010 che aveva modificato la normativa relativa alla revisione legale dei conti, con un importante appesantimento delle procedure di controllo.
La situazione attuale, post art. 20 D.L. 24/6/2014 n. 91, convertito dalla L. 11/08/2014 n. 116 risulta la seguente:
A) OBBLIGHI PER LE S.R.L. (ART. 2477 C.C.)
Il controllo societario può essere eseguito alternativamente da:
- un organo di controllo costituito o dal sindaco unico (se non disposto diversamente dallo statuto) o da  un collegio sindacale composto abitualmente da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti;
- un revisore.
L’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) è tenuto ad eseguire il “controllo di legalità” previsto dall’articolo 2403, 1° comma, del Cod. civ. (“Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e  dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed  in particolare     sull'adeguatezza     dell'assetto      organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento”) nonché la “revisione legale dei conti” di cui all’articolo 2409-bis del Cod. civ.
Il revisore invece esercita unicamente l’attività di “revisione legale dei conti” (si precisa che una dottrina minoritaria sostiene l’onere del controllo di legalità anche a carico del singolo revisore).
Le suddette attività di controllo di legalità e di revisione legale dei conti risultano fra loro differenti, riguardando la prima l’attività di controllo dell’operato degli amministratori nella gestione societaria e la seconda l’attività di verifica del rispetto dei corretti principi contabili nella redazione del bilancio.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore può essere prevista facoltativamente dallo statuto, ma diviene obbligatoria, ai sensi dell’art. 2477 Cod. Civ.,  “se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati al primo comma dell’articolo 2435-bis”.
L’articolo 2435-bis prevede i seguenti limiti:
1) totale  dell'attivo  dello  stato  patrimoniale:  4.400.000 euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unita'.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa se i predetti limiti non vengono superati per due esercizi consecutivi.
La nomina deve avvenire da parte dell’assemblea entro trenta giorni dal superamento dei limiti sopra indicati. In caso di inerzia provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.
Con il citato D.L. n. 91/2014 è stato abrogato l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore nel caso in cui l’ammontare del capitale sociale non risulti inferiore a quello minimo stabilito per le S.P.A. (€ 120.000, ridotto ad € 50.000 dallo stesso D.L. n.91).
La norma ha inoltre disposto che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca; le S.R.L. non più obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore potranno pertanto procedere alla revoca degli stessi con delibera dell’assemblea ordinaria, sempreché lo Statuto non preveda l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore a prescindere dalle indicazioni del Codice Civile. In caso di revoca dell’organo di controllo (e non del revisore) è prevista l’approvazione del Tribunale.
Ovviamente rimangono salve le possibilità di dimissioni volontarie dei componenti dell’organo di controllo o del revisore o del loro mantenimento fino alla naturale scadenza.
B) OBBLIGHI PER LE S.P.A. (ART. 2397 C.C. E SEGUENTI)
Le S.P.A. risultano sempre obbligate alla nomina di un collegio sindacale composto da tre o cinque membri effettivi e due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali mentre gli altri componenti devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro), o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Il collegio sindacale è tenuto al “controllo di legalità” di cui al citato art. 2403 Cod. Civ., nonché alla “revisione legale dei conti” nel caso previsto dall’art. 2409-bis Cod. Civ.
Quest’ultima norma prevede che la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale e che lo statuto delle società non tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale (in questo caso tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali).
Come indicato nelle premesse la ratio dell’indebolimento della struttura dei controlli societari consiste nell’alleggerire i costi per le imprese; vanno peraltro considerati gli effetti negativi che tale scelta comporta: un minor controllo sulla corretta conduzione delle imprese e sulla veridicità dei relativi bilanci conduce inevitabilmente alla riduzione della tutela dei terzi che operano con le stesse (in particolare banche e fornitori) e dei soci, i quali non possono più fare affidamento in un controllo del proprio interlocutore da parte di uno o più soggetti professionali indipendenti.
In particolare nella situazione attuale di crisi economica, il mancato controllo conduce inevitabilmente a nascondere situazioni critiche e irregolarità gestionali e a rinviare eventuali interventi di risanamento o decisioni di cessazione dell’attività, con conseguente maggior coinvolgimento economico delle terze parti.
Infine le attività di controllo di legalità e di revisione legale dei conti vanno considerate in funzione della potenziale utilità per l’impresa stessa, che spesso non viene colta: l’imprenditore ha l’occasione di confrontarsi con soggetti professionali (che conoscono la realtà societaria) sui diversi temi aziendali nonché di assoggettare ad un controllo esterno la propria struttura amministrativa ed in particolare l’importantissima funzione della tenuta della contabilità; nella pratica, in fase di revisione dei conti, si verifica spesso l’individuazione di errori di tenuta contabilità (con conseguenze sanzionatorie importanti) in situazioni nelle quali l’abituale professionista viene incaricato solamente alla predisposizione del bilancio e della dichiarazione dei redditi ma non ad un controllo approfondito della tenuta della contabilità.
Si auspica pertanto una rimodulazione dei controlli societari, esentando dal controllo solamente le società di minori dimensioni ed assoggettando invece le società di medie e grandi dimensioni ad un sistema di controllo calibrato in funzione delle dimensioni stesse, per esempio prevedendo il solo revisore per le medie imprese, il sindaco unico per le medio/grandi imprese  e il collegio sindacale per le grandi imprese, considerando, nell’individuazione della dimensione,  non solo fatturato, attività e numero di dipendenti ma anche il livello di indebitamento, sempre prescindendo dall’entità del capitale sociale che in questo momento ha perso la sua funzione di tutela dell’affidamento di terzi.

Marco Bottari de Castello

Corporate governance and compliance, Mergers & Acquisitions, Tax / Marco Bottari De Castello