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Thu, 24 july 2014

Autoriciclaggio (prima indicazioni sistematiche su una normativa prossima futura)

L’art. 648 bis del Codice Penale definisce il “riciclaggio” come il delitto di colui che sostituisce, trasferisce o compie operazioni su denaro, beni o altre utilità, in modo da ostacolare l’accertamento della provenienza illecita di quel denaro, di quei beni o di quelle altre utilità, derivante da un reato non colposo (il c.d. reato presupposto).
Si tratta di un comportamento che, dopo il compimento di un fatto delittuoso contro il patrimonio, è quasi sempre di completamento o necessario al reo per assicurarsi il denaro, i beni o le altre utilità frutto dei reati compiuti (d'altra parte, chi non cercherà di spendere o di impiegare il denaro che ha rubato?).
Il nostro sistema giudiziario, che usa definire queste condotte come aiuto prestato post crimen patratum, ha dovuto enucleare un principio che, per evitare la proliferazione delle figure penali “secondarie” connesse ad un reato principale, le considerasse assorbite e dunque punite come un unicum nella fattispecie del reato principale stesso.
L’importanza di questo principio emerge sol che si consideri, per mera speculazione, quante condotte secondarie, di per sé stesse comunque astrattamente penalmente rilevanti, vi sono nelle azioni complesse che portano alla progressione e alla conclusione dell'attività criminosa.
Nel caso che ci interessa, le prime sette parole dell’art. 648 bis del codice penale enunciano espressamente il principio (c.d. clausola di riserva) che ne escludono l’applicazione a tutti coloro che abbiano concorso al compimento del reato presupposto: il riciclaggio è escluso nel caso in cui il suo autore abbia concorso nel reato da cui il denaro, i beni o le utilità derivano. Come già detto, se hai rubato (o hai concorso nel rubare) del denaro e lo spendi, non sarai punibile di riciclaggio, bensì del reato presupposto.
Ora, esigenze di maggior rigore nella persecuzione dei reati contro il fisco, che saccheggiano le casse dello Stato per miliardi di euro, spinge il legislatore, sull'impulso di normative europee e sulla scolta di altri paesi europei, a disarticolare un altro dei principi del diritto e creare una fattispecie che non si è saputo meglio definire che autoriciclaggio.
Vedremo a breve come il legislatore saprà circoscrivere questa “breccia” nel sistema e definire in quali espressamente previsti casi la clausola di riserva sarà rimossa, rendendo punibile anche il comportamento di chi ricicla il denaro che si è, egli stesso, illecitamente procurato.5incautamente trovarsi a concorrere con il cliente per aver sostituito, trasferito o compiuto operazioni su denaro, beni o altre utilità (è un’ “altra utilità” l’illecito risparmio fiscale da evasione?) derivanti dal reato fiscale del quale non potevano non conoscere.
Attendiamo.

Corporate governance and compliance, Mergers & Acquisitions, Tax / Francesco Sernaglia