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Tue, 16 september 2014

La prova del trasporto nelle cessioni intracomunitarie

Con la R.M. n. 71/2014 l’Agenzia delle Entrate torna su questione relativa alla prova delle cessioni intracomunitarie di beni ex art. 41 D.L. 331/1993.

Il tema riguarda il rispetto dei requisiti essenziali che l’Amministrazione Finanziaria prescrive per il riconoscimento del trattamento di non imponibilità Iva delle cessioni intracomunitarie.
Detti requisiti, vincolanti per la prassi italiana, non sono rinvenibili né nella normativa di riferimento nazionale né nella normativa comunitaria.
Sia l’art. 138 paragrafo 1 della Direttiva n. 2006/112/CE che l’art. 41 del D.L. 331/1993, infatti, consentono la non imponibilità delle operazioni intracomunitarie nei casi in cui:
- l’operazione avvenga tra soggetti passivi Iva;
- sia a titolo oneroso;
- comporti l’effettivo trasferimento dei beni da un paese membro ad altro paese membro ,
lasciando agli stati membri la facoltà di definire i mezzi di prova utili a provare tali requisiti, ed in particolare il requisito della effettività del trasferimento, ovvero del trasporto.

L’Amministrazione finanziaria è intervenuta più volte fornendo chiarimenti in merito ai documenti idonei a comprovare l’avvenuto trasporto dei beni e l’effettiva realizzazione dell’operazione intracomunitaria (R.M. 345/2007, 447/2008, 123/2009 e 19/2013).
In particolare sono stati ritenuti idonei mezzi di prova:
- la fattura di vendita ex art. 41 DL 331/1993;
- gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie effettuate(INTRASTAT)
- la documentazione bancaria relativa al pagamento della merce;
- il documento di trasporto CMR sottoscritto dal trasportatore per presa in carico della merce e/o dal destinatario per ricevuta (eventualmente sostituito dal CMR elettronico);
- le scritture contabili, i contratti, la corrispondenza e ogni altra documentazione commerciale da cui si possa evincere l’effettuazione dell’operazione intracomunitaria.

Sul tema dei mezzi alternativi al CMR, anche elettronico, a provare il trasporto l’Amministrazione Finanziaria è intervenuta recentemente con la R.M. 19/E/2013 chiarendo che la prova del trasporto è libera e che il documento CMR può essere validamente sostituito da un insieme di documenti dai quali si possano ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso, nonché le firme dei soggetti coinvolti (cedente, cessionario e vettore).
Anche la R.M. 71/E/2014 da ultimo, sebbene si riferisca ad operazioni e ad un settore particolare – cessioni intracomunitarie di imbarcazioni con consegna via mare -, ammette la validità della dichiarazione di ricezione rilasciata dal cessionario quale mezzo di prova sostitutivo, confermando così la possibilità di utilizzare mezzi di prova alternativi nei casi in cui non sia possibile produrre il documento di trasporto. 
Nonostante gli ultimi pronunciamenti dimostrino una certa apertura da parte dell’Amministrazione Finanziaria, va segnalato che in sede di accertamento i verificatori continuano a considerare il documento di trasporto elemento principe a comprovare l’effettività del trasferimento e conseguentemente la non imponibilità ai fini Iva delle cessioni intracomunitarie.

E’ consigliabile, pertanto che gli operatori, ove possibile, utilizzino sempre e comunque il documento di trasporto, ancorché l’effettività di quest’ultimo sia dimostrabile con alternativi mezzi di prova.

E’ altresì opportuno, come ribadito anche dall’Agenzia, che il cedente acquisisca e conservi con “l’ordinaria diligenza” i mezzi di prova alternativi atti a dimostrare sia l’effettività del trasporto che l’effettività dell’operazione, fin dal suo avverarsi; in questo caso, infatti, la raccolta della documentazione risulta immediata e di facile reperimento.

La documentazione, una volta acquisita, potrà essere prodotta in un momento successivo all’operazione, potendo costituire valido aiuto per gli operatori economici a conferma della correttezza del proprio operato sia in sede di verifica che eventualmente, se necessario, in giudizio.

Corporate governance and compliance, Mergers & Acquisitions, Tax / Simona Andreasi