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Lun 19 febbraio 2018

Circolare n. 2/2018 - Legge di Bilancio 2018 – la proroga dei super ed iper-ammortamenti

La legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha disposto all’art.1 comma 29 la proroga della disciplina dei super ed iper-ammortamenti introducendo, al contempo, rilevanti modifiche.
Per l’esamina dell’impianto principale della disciplina si rinvia alla circolare dello studio pubblicata lo scorso anno (http://www.studiprofessionali.net/it/journal/circolare-n-3-2017-super-ed-iper-ammortamenti-nella-legge-di-stabilita-2017.php ). 

Ambito temporale di applicazione e misura agevolativa
La Legge di Bilancio 2018 ha esteso l’ambito temporale di applicazione della disciplina dei super ed iper-ammortamenti consentendo ad imprese e professionisti di beneficiare della maggiorazione fiscale delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing pagati per gli investimenti effettuati in nuovi beni materiali strumentali anche nel periodo d’imposta 2018. In particolar modo, potranno beneficiare del super-ammortamento gli investimenti effettuati dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 30 giugno 2019 purchè entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Tra le novità va sicuramente evidenziata la riduzione della misura del beneficio fiscale al 30% in luogo del 40% prevista nella previgente disciplina.
Diversamente la disciplina relativa agli iper-ammortamenti è stata prorogata senza alcuna modifica della misura agevolativa, prevista dalla disciplina previgente, del 150% del costo di acquisto del bene in possesso delle caratteristiche previste dall’allegato A annesso alla Legge n. 232/2016 e del 40% per i beni immateriali strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica in ottica industria 4.0, individuati nell’allegato B della legge appena menzionata. Sotto il profilo temporale la disciplina degli iperammortamenti è stata estesa al 31 dicembre 2018, ovvero al 31 dicembre 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Esclusione dei veicoli dalla disciplina superammortamenti
Tra le novità va menzionata l’esclusione dai superammortamenti dei mezzi di trasporto indicati al comma 1 dell’art. 164 del TUIR. Si aggiungono conseguentemente, ai veicoli a deducibilità limitata già esclusi dalla legge di Bilancio 2017, i veicoli utilizzati esclusivamente quali beni strumentali all’attività d’impresa (autovetture di società di noleggio o taxi). Continueranno invece a beneficiare dell’agevolazione fiscale i mezzi di trasporto “pesanti”, quali autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autobus, autoveicoli a uso speciale o per trasporti speciali, i trattori stradali e i mezzi d’opera.

Clausola di salvaguardia
L’art.1 comma 34 della Legge 205/2017 contiene una clausola di salvaguardia per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 (a condizione che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento), che rimarranno agevolabili nella misura del 40%, secondo quanto disposto dalla legge n.232/2016.

Investimenti sostitutivi
Ai soli effetti della disciplina degli iper-ammortamenti viene precisato che se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, a condizione che nel medesimo periodo d’imposta l’impresa provveda a sostituire il bene originario con un nuovo bene materiale strumentale avente le caratteristiche tecniche previste dall’allegato A della legge 232/2016 e attesti di aver effettuato l’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.
Inoltre, qualora il costo di acquisizione del nuovo bene sostitutivo risulti di valore inferiore a quello sostenuto per l’acquisizione del nuovo bene la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del nuovo investimento.

La documentazione richiesta
La Legge di bilancio 2018 ha confermato la documentazione prevista all’art.1 comma 11 della legge 232 del 16 dicembre 2016 disponendo in particolar modo che, ai fini dell’applicazione dell’iperammortamento, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede le caratteristiche tecniche richieste dalla norma e che sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. 
Con riferimento all’acquisizione della documentazione necessaria erano sorti dubbi circa la necessità di procurarsi tale documentazione entro il 31.12.2017 per potersi veder riconosciuto l’iperammortamento per i beni acquisiti nel periodo d’imposta 2017; dubbi risolti parzialmente con la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.152/E del 2017, con la quale si era precisato che la documentazione doveva pervenire all’impresa comunque entro il 31.12.2017, consentendo lo slittamento all’annualità successiva (2018) solo del giuramento del professionista. Da ultimo è intervenuta Assonime (circ. n. 4 del 7.02.2018) precisando che “le predette indicazioni di prassi devono essere lette nel senso che per fruire già dal 2017 dell’iperammortamento, entro tale periodo deve essere acquisita la perizia attestante l’interconnessione del bene (e la sua inclusione nelle liste A e B); diversamente, il contribuente fruirà dell’iperammortamento dal periodo d’imposta in cui avrà soddisfatto tale onere documentale” e “la quota non fruita a titolo di iperammortamento sarà recuperata ripartendola durante il restante periodo di ammortamento.”

circolare-super-iperammortamenti.pdf

Societario, fusioni e acquisizioni, fiscale / Simona Andreasi Nicola Campagnolo